Quando due coniugi si separano o chiedono il divorzio, il giudice deve decidere sull’affidamento della prole.
In via generale, il legislatore ha previsto che, in questi casi, debba esserci affidamento condiviso da parte di entrambi i genitori e cioè che madre e padre si rendano responsabili congiuntamente dell’educazione e della cura dei figli, occupandosi anche di prendere quelle decisioni che riguardano la salute e la scuola.
Il giudice, inoltre, dovrà decidere quale sarà l’abitazione dei minori. Infatti, nonostante l’affido condiviso, il figlio dovrà avere una stabile dimora presso l’abitazione di uno solo dei genitori. La fase della collocazione è necessaria per inserire il minore presso una residenza che non lo destabilizzi e che coincide, generalmente, con quella della madre, che garantirà al padre la possibilità di incontrarlo nei giorni e nelle fasce orarie decise dal giudice.
La prassi dell’affidamento congiunto si fonda sul principio di bigenitorialità che vuole mantenere una relazione stabile con tutti e due i genitori. In alcuni casi, invece, il giudice può predisporre l’affidamento esclusivo. Scopriamo insieme quali sono i casi in cui è ammesso e quali sono le condizioni per il suo verificarsi.
Cos’è l’affidamento esclusivo?
Quando il giudice ravvisa gravi motivi per i quali uno dei genitori non risulti adeguato a svolgere il ruolo di genitore, può stabilire l’affidamento esclusivo di uno dei due.
L’articolo 337 del codice civile stabilisce che il giudice, dopo attenta analisi “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati”. La discrezionalità del giudice sull’affidamento della prole è condizionata sempre all’interesse dei figli, ai quali deve essere garantito un ambiente sereno ed equilibrato sia dal punto di vista materiale che morale.
La scelta dell’affidamento esclusivo, infatti, deve consentire uno sviluppo psico-fisico adeguato della prole, in un’atmosfera che soddisfi tutte le necessità affettive e materiali. Ovviamente si tratta di principi che esulano dal vincolo del matrimonio e che si applicano anche nell’interesse dei figli di genitori non uniti dal vincolo del matrimonio.
Quali sono i presupposti per l’affidamento esclusivo del minore?
In alcuni casi l’affidamento esclusivo può essere disposto dal giudice su richiesta di uno dei genitori quando lo ritengano opportuno per specifiche ragioni:
- quando l’affidamento condiviso risulti manifestamente negativo per la prole
- quando uno dei genitori non sia capace di dedicarsi al proprio figlio
- quando uno dei due si mostri disinteressato al proprio figlio
- quando il giudice ravvisi problemi di relazione con uno dei genitori.
In questa ipotesi il minore non è in grado di spiegare il suo disagio a vivere con uno dei genitori ed è il giudice a prendere la decisione nel suo interesse:
- quando uno dei genitori avesse un debito molto grande o fosse dedito al gioco d’azzardo
- quando uno dei due fosse violento.
Oltre questi casi, il legislatore ha stabilito che i genitori possono richiedere l’affidamento esclusivo anche nei casi di:
- mancato affidamento di uno dei due
- uso di sostanze stupefacenti da parte di uno dei genitori
- incapacità di intendere e volere di un coniuge
- strumentalizzazione del figlio o carattere aggressivo della madre o del padre
- sparizione prolungata dalla vita del figlio nella fase della separazione o quando avrebbe potuto richiedere l’affidamento condiviso.
Parliamo di affidamento esclusivo del minore, analizziamo i presupposti, le condizioni per ottenerlo e le responsabilità dei genitori.
Quali sono le condizioni per ottenere l’affidamento esclusivo del minore?
Quando il giudice ravvisa fondati motivi per affidare il minore in modo esclusivo a uno dei genitori, l’affidatario dovrà:
- assumersi ogni responsabilità che riguardi il minore
- dare la possibilità all’altro genitore di esercitare il proprio diritto di visita nei tempi e nei modi che il giudice stabilisce, facendolo partecipare alle decisioni più importanti che lo riguardano.
Quando il giudice lo ritiene necessario, può stabilire di azzerare o limitare il diritto di visita del coniuge non affidatario, soprattutto quando:
- uno dei coniugi è tossicodipendente, alcolizzato o violento
- vi sono patologie di particolare gravità che invalidano un genitore, il giudice può disporre che le visite si svolgano in compagnia dell’altro coniuge o di un familiare.
È importante sottolineare che il giudice ha facoltà di stabilire anche un tempo ridotto di visita, un luogo specifico o che gli incontri si tengano in presenza di terzi sorveglianti, come, ad esempio, un assistente sociale.
Quali sono le responsabilità del genitore non affidatario?
Il fatto che il giudice stabilisca l’affidamento esclusivo, non comporta l’esclusione dell’altro genitore dalla vita del figlio o la sua assenza di responsabilità, bensì una limitazione per motivi specifici.
Infatti, il genitore non affidatario dovrà comunque vigilare sulle decisioni che hanno ad oggetto la salute e l’educazione del bambino. Inoltre, se lo ritiene necessario, può rivolgersi al giudice chiedendogli di verificare che le decisioni assunte dal coniuge affidatario non siano state prese nell’interesse del minore.
La prole, infatti, deve ricevere educazione, cura e istruzione da entrambi i genitori e gli stessi dovranno sforzarsi di confrontarsi e mettersi d’accordo su tutto ciò che riguarda salute, scuola, sport e ogni altra attività che coinvolge l’educazione e la crescita equilibrata dei figli. Mentre le decisioni che hanno ad oggetto la vita quotidiana, possono essere prese anche in modo autonomo dall’affidatario esclusivo, a patto che le scelte vengano fatte nell’interesse primario del minore.
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