Cane maltrattato: è successo a Grosseto. Eppure avere un animale, significa doversi saper rapportare con un altro essere vivente, rispettandone la natura, i bisogni e le necessità. Quando si decide di adottare un cucciolo si deve avere la consapevolezza che avrà bisogno di essere educato ed addestrato. Non si può pretendere,ad esempio, che il nostro cagnolino sappia sin da subito stare al guinzaglio, accompagnandoci in una passeggiata, giocare al riporto etc. Sicuramente sarà capace di darci affetto e sarà sempre pronto a riceverlo. Le regole sono sicuramente più difficili da acquisire. Dunque, tanta pazienza e volontà.

Ci sono casi, però, in cui la predominanza dell’uomo, la sua impazienza ed incapacità prendono il sopravvento, così ponendo in essere condotte inaccettabili ed intollerabili per l’animale, che viene dunque sottoposto a sevizie ed a comportamenti insopportabili per la sua natura.

Pensare di strattonare con forza il proprio cane, tirandolo a sé, sollevandolo in aria con violenza, perché il cucciolo non è in grado di camminare al passo che l’uomo vorrebbe, punirlo con calci, non rientra sicuramente in un percorso educativo volto al suo addestramento.

Cane maltrattato per strada

Il caso del cane maltrattato a Grosseto

E’ per tale ragione che due persone a Grosseto sono state condannate ai sensi dell’art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali). Si tratta di un uomo ed una donna, i quali, giustificando le proprie vessazioni con lo scopo educativo cui erano mirate, sono state ritenute colpevoli, nonostante il danno fisico nell’animale non sia stato riscontrato, mentre quello psicologico è stato sicuramente ritenuto sussistente.

Il nostro codice penale dedica il Titolo IX Bis, rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” ai maltrattamenti, punendo all’art. 544 ter c.p. i responsabili delle condotte descritte con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Il processo a Grosseto, scaturito da fatti accaduti nel 2014, si è concluso con sentenza del luglio 2020.

La sottoscritta, difensore della parte civile, l’Associazione ambientalista LAC (Lega per l’abolizione per la caccia) ha concluso chiedendo la condanna degli imputati ed il risarcimento del danno, sostenendo che il reato dovesse senz’altro ritenersi consumato e il danno inevitabilmente prodotto. Maltrattamenti fisici e maltrattamenti psicologici sono esattamente sullo stesso piano. La norma penale punisce anche chi provoca sofferenze psichiche all’animale, senza giustificati motivi ma dietro la spinta di motivazioni futili o abbiette e senza necessità.

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