In questo articolo andremo ad analizzare cosa succede se il datore di lavoro “non paga”.
Come recuperare la propria retribuzione?
Prestare attività lavorativa comporta ricevere una retribuzione corrispondente e proporzionata all’attività svolta, quanto a qualità e quantità del lavoro svolto. Ciò appare ovvio.
E se il datore di lavoro “non paga”, dunque è inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni? Come tutelarsi?
La retribuzione, quale controprestazione rispetto all’attività lavorativa svolta in favore del datore di lavoro è oggetto di previa trattativa tra le parti. Il contratto di lavoro, infatti, sugella l’accordo tra lavoratore e datore di lavoro in ordine alle ore che il primo dedicherà a quella mansione cui verrà adibito ed al relativo compenso che il secondo dovrà riconoscergli.
La corresponsione della somma relativa allo stipendio avviene di norma a cadenza mensile. Dunque il giorno dell’effettiva esecuzione del versamento è indicato all’interno del contratto, con specifico riferimento che lo stesso potrebbe essere anticipato o posticipato nel caso in cui tale giorno coincida con una festività.
Quanto sopra è una premessa necessaria per partire dal presupposto imprescindibile che la retribuzione è un diritto fondamentale del lavoratore e che in quanto tale non deve essere lo stesso a richiederla. E’, infatti, onere del datore di lavoro corrispondere il compenso pattuito col lavoratore, entro la scadenza prestabilita.
E se al termine del periodo lavorativo il lavoratore non vede corrispondersi la retribuzione?
La prima azione da porre in essere quando si ravvisa il mancato pagamento dello stipendio è quella di sollecitare, in via bonaria, al datore di lavoro il relativo versamento.
Nel caso in cui tale prima richiesta rimanga senza esito, allora, è necessario rivolgersi ad un legale specializzato in diritto di lavoro, il quale provvederà a mettere in mora il datore di lavoro. Si procederà redigendo una missiva (pec o raccomandata con ricevuta di ritorno), concedendo allo stesso un termine entro cui adempiere, alla scadenza del quale, si provvederà ad agire in via esecutiva. (solitamente 15 – 30 giorni).
Occorre sapere che il diritto al pagamento degli importi relativi agli stipendi non versati si prescrive nel termine di 5 anni. Questo termine decorre dalla conclusione del rapporto lavorativo (per le aziende con meno di 15 dipendenti) o dalle singole scadenze (per aziende in cui lavorano più di 15 dipendenti).
L’importanza dell’assistenza legale: la messa in mora
Quando un datore di lavoro non versa gli stipendi ai propri dipendenti, alla base dell’inadempimento, il più delle volte vi è una situazione finanziaria preoccupante.
Ciò significa che bisogna agire in fretta, poiché uno stato di passività importante potrebbe non garantire il soddisfacimento del diritto dei lavoratori, ovvero il pagamento degli stipendi arretrati.
La lettera di messa in mora è, quindi, quell’azione stragiudiziale che consente, in caso di prolungato inadempimento, di avviare un’azione giudiziale dinnanzi al Giudice del Tribunale del Foro in cui ha sede l’azienda.
Se perdura l’inadempimento si procede giudizialmente.
Nel caso in cui il datore di lavoro continui a non adempiere ai suoi obblighi, nonostante il ricevimento della lettera di messa in mora da parte del legale del datore di lavoro, si dovrà procedere con un’ingiunzione di pagamento o decreto ingiuntivo, con formula esecutiva, emesso dal Giudice del Tribunale.
Tale decreto, una volta emesso, viene notificato al datore di lavoro, il quale avrà un ulteriore lasso di tempo a sua disposizione per provvedere al pagamento degli stipendi, oltre a dover versare quanto spettante al legale che assiste il lavoratore.
Qui possono aprirsi tre strade:
- la prima, con il pagamento di quanto dovuto dal datore di lavoro e relativa estinzione del procedimento;
- la seconda è quella che vede il datore di lavoro opporsi a tale provvedimento;
- la terza, invece, è quella di inattività del debitore.
Nel caso in cui il datore di lavoro continui a non adempiere, il lavoratore potrà vedere riconosciuto il suo diritto interpellando il Fondo di Garanzia dell’INPS, che garantisce il versamento di tre mensilità e il trattamento di fine rapporto.
In alternativa, è possibile esperire un’azione esecutiva e prevedere il pignoramento dei beni mobili o immobili del datore di lavoro.
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