Queste poche nozioni intendono affrontare la procedura di espropriazione ed occupazione della p.a., relativamente a terreni appartenenti a privati cittadini e facciamo certamente riferimento all’art. 834 del codice civile, secondo cui nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Cosa accade, invece, in presenza di un’occupazione abusiva di terreni, senza, cioè, che a monte vi sia stata una procedura espropriativa?

Sono diversi gli interrogativi che possono sorgere al riguardo.

La P.A. può rivendicare l’usucapione sul terreno di un privato?

In assenza di procedura di espropriazione ed occupazione terreni della p.a. e nel caso di occupazione abusiva, mediante facta concludentia, ovvero per usucapione, gli orientamenti giurisprudenziali sulla possibilità della p.a. di ritenere quel terreno “acquisito”, sono divergenti.

Indichiamo alcune tra le principali sentenze giurisprudenziali aderenti alla tesi secondo cui, in mancanza di un provvedimento acquisitivo sanante (ex art 42 bis dpr 327/2001), è da escludersi la possibilità per la PA di usucapire un bene di un privato: Sentenza Cons. Stato, n. 4790/2021; Sentenza Cons. Stato n. 6833/2021, richiamando la Sentenza Cons. Stato, Sez. V, 1 agosto 2017, n. 3838; Sentenza Cons. giust. amm. Sicilia n. 539/2020, n. 539; Cons. Stato, Sez. IV, 18/01/2019, n. 460 –  Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3009 –  Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2017, n. 4106; Sent. Cons. di Stato, Sez. IV, 20 aprile 2018, n. 2396; Sent. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 4106 – Sent. Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3346 – Sent. Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2015, n. 3988. 

Perché, quindi, sarebbe inammissibile l’usucapibilità di beni illegittimamente occupati dall’Amministrazione?

  • la prima ragione fa leva sull’argomentazione inerente il c.d. spoglio violento’Significa che un possesso acquisito in modo violento non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza è cessata. A tal proposito, è piuttosto pacifico ritenere che  la presa di possesso di una pubblica amministrazione debba necessariamente qualificarsi come esercizio di potere “violento”, proprio perché esercizio di un pubblico potere.
  • la seconda ragione la ricaviamo dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, “….la quale afferma costantemente “la non conformità alla Convenzione (…), dell’istituto della c.d. ‘espropriazione indiretta o larvata’; e quindi di alternative all’acquisizione in proprietà che non siano rappresentate dal decreto di espropriazione, ovvero dal contratto tra le parti”; dal che l’affermazione secondo cui occorre prendere definitivamente atto che la C.E.D.U. “non consente … che l’apprensione materiale del bene da parte dell’Amministrazione possa considerarsi legittima al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante (art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001)”….”.
  • terza ragione ci conduce all’ipotesi in cui il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, ed in questo caso, l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell’Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come illecito di diritto comune, da cui deriva la responsabilità di questa per i danni. 

Entro quando si può agire per la tutela dei propri diritti?

Se consideriamo la situazione antigiuridica originata dall’occupazione illegittima della PA, come illecito permanente che si protrae fino all’adozione dell’atto di acquisizione sanante, produttivo dell’effetto traslativo della proprietà in favore della PA utilizzatrice, verrebbe a realizzarsi  la permanenza del diritto di proprietà in capo al privato destinatario di un’illegittima espropriazione o occupazione, con conseguente possibilità per costui di rivendicare la cosa “da chiunque la possiede o la detiene” (articolo 948, comma 1, c.c.) senza termine di prescrizione (articolo 948, comma 3, c.c.) nonché di chiedere il risarcimento dei danni patiti.

In altre parole, il diritto al risarcimento si rinnova “de die in diem” e si prescrive “pro rata temporis”, dunque, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre solo dalla data di cessazione dell’illecito.

Qual’è il giudice competente per l’espropriazione ed occupazione di terreni di privati da parte della P.A.?

Muovendo dalla qualificazione della condotta della PA nei termini di un’occupazione abusiva/usurpativa – espressione di un mero fatto illecito – risulta evidente la competenza del giudice ordinario.

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