E’ necessario dunque il consenso di entrambi i genitori per pubblicare le foto di minori su internet?
Mi è successo di dover rispondere a quest’interrogativo, soprattutto nel contesto di separazioni tra coniugi in un clima conflittuale, ma non di rado divergenze d’opinioni in merito sorgono anche tra genitori, i quali hanno semplicemente un diverso punto di vista sulla questione.
Negli ultimi anni, la tematica è finita nei Tribunali, tanto che possiamo fare riferimento alla giurisprudenza formatasi in merito, secondo la quale è richiesto il consenso di entrambi i genitori per pubblicare le foto dei propri figli minori su internet.
(ex multis, v. Trib. Rieti, 7 marzo 2019; Trib. Mantova, 19 settembre 2017 e Trib. Roma, 23 dicembre 2017).
Ciò significa che se il padre o la madre si oppongono all’abitudine dell’altro di condividere le immagini del proprio figlio/a sui social network, questo comportamento deve cessare e le foto dovranno essere rimosse.
Sarebbe certamente opportuno che i genitori risolvessero tra di queste divergenze, ma evidentemente se qualche padre o madre è ricorso al Tribunale per chiedere la cancellazione dei contenuti dalla rete, vuol dire che non sempre la coppia genitoriale riesce a superare questi diversi punti di vista.
Consenso per foto di minori su internet: quale azione intraprendere dinanzi al Tribunale?
Il legale consiglierà al genitore intenzionato a fare rimuovere le foto del proprio figlio di depositare un ricorso in via d’urgenza al tribunale civile, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile (oltre che degli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c.). Si tratta di un procedimento di natura cautelare, che viene utilizzato quando l’urgenza richiede una risposta celere da parte della giustizia, al fine di evitare che il ritardo possa pregiudicare il diritto che si intende tutelare. (vedi Trib. Trani, ord. del 30 agosto 2021. in senso conf. Trib. Trani, 7 giugno 2021; Trib. Chieti, 21 luglio 2020 e Trib. Rieti, 7 marzo 2019.)
In questo caso non si tratta di tutelare le ragioni del genitore che non è d’accordo sulla pubblicazione delle immagini del figlio, ma il diritto del minore a non vedere divulgate le proprie foto all’interno del web, senza che possa decidere autonomamente in tal senso. Se ne tutela così il diritto all’immagine ed alla riservatezza.
Feste di compleanno e minori: si possono condividere le immagini di amici e amiche?
Sembra una banalità perché la vita quotidiana fa sì che risulti ovvio immortalare il momento dello spegnimento della candelina sulla torta di nostro figlio insieme ai suoi compagni e amici, ma quella foto potrà poi finire nelle chat di whatsApp o sui social senza il consenso di ogni genitore?
Bene evidenziare, infatti, che il consenso prestato alla foto non implica anche il consenso alla sua pubblicazione. Per questa ci vuole un’altra apposita autorizzazione.
A che età il minore può decidere di pubblicare proprie foto a prescindere dalla volontà dei genitori?
La risposta a questa domanda la troviamo nell’ art. 2-quinquies, comma 2, Codice della privacy, modificato dal d.lgs. n. 101/ 2018. Da questo discende che chiunque intenda condividere in internet la foto del minore quattordicenne dovrà chiedere a quest’ultimo il consenso alla pubblicazione e non ai suoi genitori.
Questa disposizione, quindi, stabilisce che al quattordicesimo anno di età i minori possono decidere di iscriversi ai social network. Al di sotto di tale età l’iscrizione è possibile, ma solo con il consenso dei genitori. In ogni caso non si può scendere al di sotto dei 13 anni, posto che il Gdpr (Regolamento Ue sulla tutela dei dati personali) ha previsto la soglia minima dei 16 anni, con possibilità per gli Stati Membri di derogarvi, senza comunque scendere al di sotto della soglia dei tredici anni di età.
I ragazzi e WhatsApp
Come accertare il consenso del genitore del minore infraquattordicenne all’iscrizione sulle piattaforme digitali?
L’art. 8 del Gdpr impone un generico obbligo in capo alle piattaforme a far sì che sia possibile accertare la volontà del genitore del minore di anni 14 all’iscrizione ai social network. Il problema è che non esiste ancora oggi alcun metodo che consenta questo controllo.
Di fatto si tratta di una disposizione disapplicata. Tra l’altro, indicare una data di nascita piuttosto che un’altra non implica un controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, e non è prevista nessuna sanzione per aver detto il falso.
Al di sotto dei 14 anni i minori non rispondono di comportamenti penalmente rilevanti ed i genitori potranno, tutt’al più, essere chiamati in sede civile ex art. 20148 c.c. per culpa in vigilando, ovvero per non aver fatto attenzione che i propri figli minori di anni 14 abbiano avuto libero accesso a tutte quelle piattaforme digitali per le quali dovrebbero, invece, essere degli estranei.
Quanti minori di anni 14 hanno un proprio smartphone o dispositivo digitale con la possibilità di connettersi con la rete e, di conseguenza, con tutto ciò che essa comporta?
Le challenge online evidenziano, purtroppo, la presenza di sempre più bambini!
Minori, WhatsApp, consenso genitoriale e il paradosso delle chat di scuola
I ragazzi, spesso sin dalle elementari, condividono non solo lo spazio fisico della loro classe, ma anche una classe virtuale, la cosiddetta “chat di classe”. Non tutti i genitori sono, però, consapevoli del fatto che WhatsApp richiede che i minori abbiano compiuto almeno 16 anni per poter interagire in una chat, salvo che non siano i genitori stessi ad aver dato il loro assenso. E si ritorna a quanto detto sopra.
Certo è che si tratta di un’applicazione collegata ad una utenza telefonica che si presume essere stata acquistata dal genitore e di conseguenza che il medesimo abbia acconsentito implicitamente anche all’utilizzo della chat. Ma non sempre è così.
Si tratta sicuramente di un mezzo per comunicare, ma è anche fonte di pericolo perché espone i minori al rischio di interferenze nella loro vita privata, senza considerare che, purtroppo, in molti casi, i genitori non controllano i contenuti dei messaggi, immagini e video che i propri figli si scambiano e che non si limitano all’aggiornamento circa le attività didattiche. Ed è sui genitori, anche in questo caso, che ricade la responsabilità in caso di condotte penalmente rilevanti e saranno tenuti al risarcimento del danno.
Gli strumenti a disposizione dei genitori
Se i genitori vengono a conoscenza che il proprio figlio/a ha l’App di WhatsApp sul proprio cellulare ed ha meno di 16 anni, deve innanzitutto parlare col lui ed invitarlo a cancellare l’applicazione. Se il dialogo dovesse risultare insidioso, nel far comprendere le reali motivazioni che sorreggono tale richiesta, il genitore può rivolgersi direttamente all’Azienda per la disattivazione della utenza.
Un’altra applicazione molto utile per conoscere come tuo figlio trascorre il tempo sul suo dispositivo è Family link. Qui potrai impostare dei limiti di tempo per ogni applicazione usata, guidarlo verso contenuti adatti alla sua età e controllare la sua posizione in tempo reale dal tuo smartphone.
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