Quali sono i diritti dei lavoratori part time? Analizziamo insieme la normativa, il trattamento economico e le clausole.
Lavorare a tempo parziale “part-time” significa prestare la propria attività per un periodo di tempo più limitato, dunque meno ore di lavoro, cui corrisponde ovviamente una retribuzione adeguata e proporzionata. Meno ore non significa certamente meno diritti! Le modalità di trattamento del lavoratore rimangono identiche a quelle stabilite in un contratto di lavoro a tempo pieno.
Caratteristiche dell’accordo lavorativo part-time
La normativa di riferimento del contratto di lavoro part-time (altrimenti detto “a tempo parziale” o “a tempo ridotto”) è il DLgs n° 81 del 15 giugno 2015.
La disciplina prevede, in primo luogo, che il dipendente svolga la sua attività all’interno di un orario inferiore a 40 ore settimanali, oppure nell’ambito di una collocazione temporale minore, fissata dai contratti collettivi di riferimento.
Così come l’accordo relativo al rapporto di lavoro a tempo pieno (“full-time”), anche questo genere di contratto può prevedere una durata a tempo determinato o indeterminato: in entrambi i casi, va stipulato per iscritto e deve includere tutti gli elementi necessari a individuarne con esattezza il contenuto.
In relazione alla distribuzione dell’orario lavorativo, si distinguono tre tipologie di contratto part-time:
- orizzontale, quando prevede che il lavoratore presti la sua attività ogni giorno, per un numero di ore inferiori allo standard del contratto a tempo pieno;
- verticale, se stabilisce che il dipendente sia presente sul posto di lavoro solo in alcuni giorni della settimana, oppure in alcuni periodi del mese o dell’anno;
- misto, quando le caratteristiche dei due precedenti ne costituiscono uno unico.
Come viene retribuito il lavoro part-time
In linea di principio, rispetto al lavoro full-time, non esiste una differenza nella retribuzione oraria del lavoro a tempo ridotto, così come identico è il trattamento normativo.
Ferie, congedi (parentali o di maternità), riposi giornalieri, indennità per malattia o infortunio e assegni familiari, spettano di diritto al lavoratore e la loro assegnazione avviene con le stesse modalità del dipendente che ha stipulato un contratto a tempo pieno, inquadrato nello stesso livello.
Sulla base delle ore di attività svolte nel periodo di riferimento si determina l’importo da corrispondere: questa precisazione vale specialmente per l’erogazione degli assegni familiari, prevista in numero pari alle giornate effettivamente lavorate.
Quanto concordato nel contratto individuale stabilisce l’entità della retribuzione, in caso di lavoro supplementare o straordinario.
Per fissare il numero di ore effettuabili oltre quelle di una normale giornata lavorativa part-time, si fa riferimento ai criteri di individuazione previsti nei contratti collettivi.
Variazioni delle condizioni contrattuali: le clausole elastiche e flessibili
Secondo quanto previsto nella contrattazione collettiva, qualora sorgano nuove esigenze aziendali, il datore di lavoro ha facoltà di modificare (in maniera contingente) le condizioni lavorative dei suoi dipendenti.
Pertanto, potrà estendere la collocazione temporale delle prestazioni lavorative (clausole flessibili), oppure aumentarne la quantità (clausole elastiche), sempre entro limiti massimi di variabilità e dando preavviso – di almeno 5 giorni – al dipendente interessato dal provvedimento.
Controparte deve accettare il patto di variabilità, previsto nel contratto; il consenso manifestato dal lavoratore in forma scritta è, infatti, la condizione per l’apposizione delle clausole elastiche o flessibili nell’accordo originario.
I diritti dei lavoratori da full-time a part time: la modifica delle condizioni
Oltre che derivare da un nuovo contratto di assunzione, la fattispecie del lavoro a tempo parziale può verificarsi anche a seguito della richiesta di un dipendente a tempo pieno che, per cause di forza maggiore, abbia l’esigenza di ridurre il suo monte di ore lavorative.
Nello specifico, il lavoratore può chiedere di passare a un rapporto professionale part-time nel caso in cui debba, per esempio, sottoporsi personalmente a terapie mediche, oppure assistere un familiare che necessita di trattamenti sanitari.
Inoltre, invece di servirsi del congedo parentale, il dipendente può chiedere la conversione del proprio contratto di lavoro dal tempo pieno a quello parziale quando abbia un figlio minore di 13 anni, oppure debba provvedere a un figlio portatore di handicap.
Anche in questo caso, l’accordo contrattuale va stipulato in forma scritta e le parti devono congiuntamente prestare il consenso alle modifiche in maniera esplicita. In difetto, qualsiasi contratto successivo a quello originario risulterà nullo.
Il diritto di precedenza
Infine, resta da specificare che i lavoratori a tempo pieno che vogliano ridurre il proprio orario di lavoro vantano un diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni part-time: ciò significa che, prima di stipulare altri contratti a tempo parziale, il datore di lavoro dovrà esaminare eventuali richieste in tal senso da parte dei suoi attuali dipendenti.
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