Analiazziamo un caso pratico di successione legittima fra fratelli premorti.
IL CASO PRATICO
Il de cuius, al momento del decesso non lasciava né un coniuge, né discendenti, né tantomeno ascendenti, ma soltanto una sorella.
Stando alla disciplina generale, in una situazione così descritta, il patrimonio ereditario verrebbe devoluto interamente alla sorella; eppure, c’è un profilo di notevole rilevanza che deve essere tenuto in considerazione: esiste una specifica disciplina giuridica in tema di successione legittima fra fratelli premorti.
Argomentare di fratello premorto significa far riferimento ad uno o più fratelli del de cuius che siano morti prima di quest’ultimo.
Secondo l’articolo 565 cc del codice civile, la successione legittima tra fratelli premorti avviene per rappresentazione. Ciò significa che il figlio/i del fratello premorto del de cuius subentrano al posto del genitore defunto nella divisione dell’eredità. Perciò, stando a questo ragionamento, l’erede, in qualità di figlio del fratello premorto de cuius, potrebbe senz’altro vantare un diritto ad una quota dell’asse ereditario (in luogo di suo padre), asse ereditario che, ad ogni modo, verrebbe ripartito fra la sorella (ancora in vita) e i figli di eventuali altri fratelli premorti rispetto al defunto.
L’ARTICOLO 565 C.C.
L’articolo 565 del Codice civile italiano riguarda le categorie dei successibili nella successione legittima e stabilisce che l’eredità si devolve, nell’ordine e secondo le regole stabilite, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e, in mancanza di altri successibili, allo Stato.
LA RAPPRESENTAZIONE EX ART. 467 E SS. C.C.
Si applica in questo caso, come sopra citato, l’istituto della rappresentazione è disciplinato dagli articoli 467 e segg. del c.c. Questo istituto, infatti, opera quando il soggetto chiamato all’eredità non può o non vuole accettarla. In tali casi, i discendenti del chiamato subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente. Importante evidenziare che tale istituto opera sia nella successione legittima che in quella testamentaria, a meno che il testatore non abbia previsto sostituti per il chiamato impossibilitato ad accettare ed i rappresentati sono i figli (anche adottivi) e i fratelli/sorelle del defunto; dunque, i rappresentanti sono i discendenti senza limite di grado dei rappresentati, i quali subentrano al rappresentato nella proprietà dei beni ereditari o di una quota di essi.
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