L’ex coniuge ha diritto al tfr? In questo articolo andremo ad analizzare se, ed eventualmente, in che misura l’ex coniuge abbia diritto al trattamento di fine rapporto di seguito nominato “tfr”.

Il tfr del coniuge divorziato spetta all’ex coniuge, ovviamente non per il suo intero ammontare.

A quanto ammonta la quota del tfr spettante all’ex coniuge?

In presenza dei requisiti di legge, che vedremo di seguito, esso spetta limitatamente alla quota del 40%.

Ciò in virtù del principio di solidarietà tra gli ex coniugi, tutelato dalla legge sul divorzio.

Quando l’ex coniuge ha diritto ad ottenere la quota di tfr?

Il diritto sorge, infatti, in presenza di precise condizioni:

  • deve essere sopraggiunta sentenza di divorzio, dunque di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò significa che non è possibile fare domanda in base al decreto di omologa della separazione personale (consensuale o giudiziale);
  • al coniuge richiedente deve spettare, come da sentenza, l’assegno di divorzio periodico;
  • sempre l’ex coniuge che ha diritto al tfr e che presenta apposita istanza, non deve essersi risposato.

In presenza di questi requisiti, lex coniuge avrà così diritto di incassare il tfr del coniuge divorziato, nella misura determinata dalla legge ed entro il termine di prescrizione previsto, ovvero dieci anni.

In quale misura? E’ il 40% della liquidazione maturata dal lavoratore, riferito agli anni in cui rapporto di lavoro e matrimonio coincidevano, compreso il periodo inerente la separazione personale dei coniugi e sino, quindi, alla sentenza di divorzio.

In considerazione del fatto che l’assegno di divorzio costituisce il presupposto per l’attribuzione all’ex coniuge del tfr del lavoratore, anche se il diritto al tfr sorge successivamente alla domanda di divorzio, bisognerà attendere che la sentenza che riconosce il diritto all’assegno di divorzio sarà divenuta definitiva ed è pacifico ritenere che la domanda possa essere presentata anche nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.

tfr ex coniuge

Cosa succede se il coniuge lavoratore in costanza del rapporto di lavoro ha ottenuto acconti sulla propria liquidazione?

In questo caso, la quota spettante all’ex coniuge richiedente sarà calcolata sulla sola porzione residua di tfr non incassata e maturata durante il matrimonio, esclusa la parte accantonata dopo la sentenza di divorzio. Non saranno compresi gli anticipi richiesti ed ottenuti dal lavoratore durante il matrimonio.

Cosa succede al trf se l’ex coniuge lavoratore si sposa nuovamente?

Nel caso in cui il divorziato lavoratore avesse contratto un nuovo matrimonio, dopo la sua morte, l’ex coniuge avrebbe diritto, in concorso con il coniuge superstite, anche ad una quota della indennità di fine rapporto.

Attenzione perché per poter ottenere in proprio favore la quota percentuale dell’ex coniuge sarà necessario rivolgersi al Tribunale per ottenerne l’attribuzione.

Sarà, infatti, il Giudice ad ordinare al datore di lavoro e per esso all’Ente previdenziale pagatore, il pagamento della percentuale tenendo conto, nei parametri di calcolo, del periodo in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro, e quindi della data di assunzione dell’ex coniuge lavoratore e della data della sentenza di divorzio.

Cosa succede in caso di revoca dell’assegno?

Sul tema, è recente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 4499/2021) relativamente alla questione della sopravvenuta revoca dell’assegno e la sua operatività ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda, e non ha effetto sui diritti già acquisiti collegati all’assegno“.

La Sentenza

Il principio sul quale la Corte è giunta a questa conclusione è quello del “rebus sic stantibus” del diritto all’assegno divorzile, affermando che:

“L’operatività rebus sic stantibus del giudicato sul diritto all’assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, fa sì che là dove, nel tempo, i presupposti legittimanti il riconoscimento dell’assegno divorzile siano venuti meno, determinando la revoca del primo, tanto non valga, in ragione dell’operatività ex nunc del nuovo accertamento, a porre nel nulla il diritto all’assegno per il periodo coperto dal giudicato. Il nuovo accertamento ove di accoglimento della revoca varrà a far data dalla proposizione della relativa domanda lasciando fermo il diritto all’assegno di divorzio per il pregresso periodo corrispondente al formatosi giudicato e come tale entrato a far parte del patrimonio dell’ex coniuge”. (cfr Suprema Corte di Cassazione n. 4499/2021).

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