Quando uno straniero decide di soggiornare nel nostro Paese, che sia per motivi di lavoro o meno, anche per un periodo breve, deve fare richiesta di permesso di soggiorno. Una volta ottenuto, egli è autorizzato a soggiornare e lavorare in Italia senza alcun avere alcun problema.
Il permesso di soggiorno può essere richiesto sia dai cittadini extracomunitari che dagli apolidi, e cioè da quei soggetti privi di nazionalità. I cittadini europei, invece, non hanno bisogno di visto di ingresso o di passaporto perché il nostro ordinamento consente loro di circolare in entrata e in uscita dall’Italia senza alcuna restrizione.
Il Decreto Lgs. n. 286/1998, conosciuto anche come Testo Unico sull’Immigrazione ( T.U.I.), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 1999 e con un successivo decreto del 2018, disciplina l’intera materia in modo organico e puntuale, rispondendo a ogni tipo di dubbi.
Un particolare permesso di soggiorno è quello che viene rilasciato per motivi di lavoro:
Il nostro ordinamento ne riconosce diverse tipologie, in base all’attività svolta:
- per lavoro subordinato, come nel caso di badanti o domestici;
- per lavoro autonomo;
- per lo svolgimento di tirocini di tipo professionale;
- per attività lavorative stagionali, ad esempio quelle del settore turistico o agricolo che trattiamo in questa sede.
Analizziamo il permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Requisiti, documentazione richiesta, uffici competenti, durata e rinnovo.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Requisiti e documentazione richiesta
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, occorre provare l’esistenza dei seguenti requisiti:
- possesso del visto di ingresso
- accesso in Italia avvenuto regolarmente nel rispetto delle condizioni generali previste dalla legge.
- richiesta del permesso di soggiorno entro i termini (non oltre 8 giorni dall’ingresso in territorio italiano).
Altra documentazione occorrente, nello specifico in caso di permesso di soggiorno stagionale, è:
- l’ottenimento del nulla osta da parte del datore di lavoro
- la stipula di un contratto di soggiorno con disponibilità di alloggio
- l’impegno scritto da parte del suo datore di lavoro di sostenerlo nelle spese di viaggio al rientro nel suo Paese di origine.
Chi rilascia il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale?
L’ufficio competente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale è la Questura della Provincia in cui si trova lo straniero, la quale fisserà un appuntamento al quale lo straniero dovrà presentarsi per effettuare i rilievi dattiloscopici e successivamente, ottenere il rilascio di una copia della domanda. A questa viene apposto il timbro della questura, come prova dell’avvenuta presentazione della domanda. Si tratta di un documento importante perché attesta che lo straniero non è irregolare, ma in attesa di ottenere il permesso.
Quando la procedura si è conclusa positivamente allo straniero viene rilasciato l’atteso permesso di soggiorno in formato elettronico e cioè una carta magnetica che contiene un microchip nel quale sono presenti tutti i suoi dati.
Durata e relativo rinnovo
Il permesso di soggiorno, ad esempio quello di natura stagionale dura quanto la durata del visto, 6 o 9 mesi; quello per motivi di lavoro autonomo o subordinato a tempo indeterminato dura due anni; un anno: quando è legato a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il permesso di soggiorno per motivi lavorativi in ogni caso dura fino a quando è in essere il contratto di lavoro.
Quanto al rinnovo, la richiesta deve essere presentata dal lavoratore straniero che ha deciso di restare in Italia non oltre 60 giorni prima della scadenza del permesso. L’ufficio competente resta sempre la Questura della Provincia in cui risiede lo straniero che dovrà analizzare la documentazione prodotto e la persistenza dei requisiti richiesti dalla legge, come la titolarità pregressa di un contratto di soggiorno a scopi lavorativi e la comprovata disponibilità di un idoneo alloggio.
Quando non è possibile chiedere il rinnovo
Vi sono delle ipotesi in cui non è possibile chiedere la proroga o il rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta dei casi in cui lo straniero ha interrotto la permanenza nel nostro Paese per più di 6 mesi continuativi o nelle ipotesi di permessi con durata di almeno 2 anni per periodi superiori alla metà. In tali casi è ammesso il rinnovo solo quando l’interruzione è motivata dall’adempimento degli obblighi militari o da altre gravi ragioni da provare documentalmente.
Un altro caso che impedisce di chiedere rinnovo è la scadenza del permesso da oltre 6 mesi, in questo caso, infatti, il soggetto viene cancellato definitivamente dall’anagrafe.
È importante sottolineare che fino a quando lo straniero non ottiene il rilascio del permesso o il relativo rinnovo, è considerato un regolare immigrato in grado di svolgere il suo lavoro.
Nel caso in cui lo straniero percepisse un compenso derivante da lavoro occasionale accessorio rispetto a quello principale, come buoni lavoro o voucher, questa entrata viene considerata valida, ai fini del reddito, per ottenere il rinnovo del permesso.
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