Negli ultimi anni mi sono avvicinata ad una branca del diritto molto particolare e delicata, a seguito della domanda da parte di alcuni clienti di richiedere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Si tratta di quell’istanza,  presentata presso la Questura, volta al rilascio del pds ex art.19 comma 1.2. D.lgs 286/98.

Il diritto dell’immigrazione è in continua evoluzione, non è mai statico, non è mai scontato. La normativa muta, come mutano gli eventi che interessano la nostra Nazione, i rapporti con le altre potenze europee, le relazioni internazionali.

Quando decidi di occuparti di questo settore non si tratta soltanto di studiare la normativa, ma di ascoltare le storie di uomini e donne, famiglie, ognuna diversa. Non per tutti ci sono soluzioni. Per qualcuno, però, a fronte dei requisiti previsti dalla legge, è possibile ottenere quel permesso che gli consente di soggiornare, vivere e lavorare in Italia, così cambiando inevitabilmente le proprie prospettive di vita.

Non sempre la strada è in discesa, nonostante la vicenda che ci si trova dinanzi sembra avere tutti i presupposti perché la domanda presentata innanzi alle autorità competenti possa trovare accoglimento.

La vicenda:

Vi racconto una fattispecie particolare:

una giovane donna, proveniente da uno di quei Paesi dai quali si fugge non per scelta, ma per cercare una via di fuga.

In alcuni casi la propria “casa” non è sicura. Ci sono luoghi in cui restare equivale a rischiare ogni giorno la propria vita.

Questa ragazza si trovava in una di queste situazioni. E, per tale ragione che depositava istanza di protezione internazionale, innanzi alla Commissione Territoriale competente, che, però, rigettava l’istanza.

Cosa fare avverso il diniego del riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale?

Nel caso in questione, dando atto che tutta la famiglia della richiedente si trovava in Italia e che, tutti avevano regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale, e considerato, altresì, che non c’erano più legami tra la richiedente ed il proprio Paese d’origine, dove perdurava invece il rischio per la propria incolumità in caso di rientro, ho suggerito di reiterare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Analizziamo la normativa nel caso specifico 

L’art 5 comma 5 ult periodo del D.lgs 286/98 così dispone:   Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.”

A mente dell’art 19 comma 1 “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.” 

Permesso di soggiorno per protezione speciale

Ed ancora:

L’art 19 comma 1. 1, recentemente novellato, così dispone “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6. (…)

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

 A mente dell’art.  art 19 comma 1.2  poi “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” 

Orientamenti della Corte di Cassazione in ordine alla presentazione della domanda

Secondo la Corte di Cassazione, il permesso per protezione speciale viaggia su un doppio binario.

La Questura rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale:

  1. a seguito della trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale che ha rigettato una domanda di protezione internazionale;
  2. su domanda diretta di un cittadino straniero, previo parere della Commissione territoriale. In quest’ultimo caso la Questura trasmette la domanda, insieme a ogni altra documentazione e informazione utile alla valutazione, alla Commissione territoriale, chiamata a esprimere un parere vincolante sul rilascio del permesso entro 30 giorni dalla ricezione.

Tra l’altro la Commissione potrebbe anche ritenere che ci siano elementi che potrebbero portare anche al riconoscimento della protezione internazionale. In questo caso viene segnalato presso la Questura, perché il richiedente possa informato sulla possibilità di presentare domanda di asilo.

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