Posso registrare lezioni e colloqui?
Analizziamo in particolare la registrazione del colloquio finale di terza media e la sua produzione in un processo per impugnare la valutazione dell’esame
Con la D.I.D., che ha contraddistinto il secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico, esami compresi, gli interrogativi in ordine al rispetto della privacy dei soggetti coinvolti (docenti, alunni, studenti, genitori), sono stati inevitabili.
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Cosa si intende per privacy?
La privacy è disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003.
Il termine inizialmente riferito soltanto alla sfera della propria vita privata, oggi ricomprende anche il diritto a vedere tutelati i propri dati personal; dunque la possibilità di controllare che le informazioni che vi riguardano vengano trattate e guardate da altri solo per necessità.
https://www.garanteprivacy.it/
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Rapporto tra privacy ed attività didattica.
Il MIUR è intervenuto per dare risposte alle innumerevoli domande che sono state sollevate, in tema di privacy e didattica a distanza. Il MIUR ha precisato innanzitutto che la DAD deve essere equiparata allo svolgimento del compito istituzionale della scuola rappresentato dalla didattica, da qui ne deriva che non deve essere richiesto alcun specifico consenso agli interessati per il trattamento dei propri dati personali. (nota del 17 marzo 2020).
È bene precisare che la pubblicazione, fuori dai casi previsti, delle immagini di una persona è vietata. Gli Istituti Scolastici hanno garantito e garantiscono il trattamento dei dati acquisiti anche attraverso queste nuove modalità didattiche.
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Cosa accade se lo studente registra la videolezione?
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 2712 c.c.; art. 234 c.p.p.; art. 24, comma 2 lett. f) Codice Privacy.
Registrare le lezioni era già possibile, ai soli fini personali e per ragioni di studio (così il Garante in una nota del 2016). Deve essere pertanto ritenuta possibile e per le medesime ragioni la registrazioni delle video-lezioni effettuate tramite la DAD.
E’ illegittima, però, la divulgazione delle registrazioni, in assenza del consenso esplicito degli interessati.
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Posso registrare lezioni e colloqui? Quando dunque ciò è consentito ?
Uno dei casi in cui l’utilizzo della registrazione è consentito riguarda l’ipotesi in cui risulti necessario per tutelare un proprio diritto che si presume leso.
Dunque l’utilizzo della registrazione è lecito, ad esempio, in un processo (sia esso civile, che penale che amministrativo) se utile per fare valere le proprie ragioni.
Ciò che è necessario sottolineare, però, è che la registrazione, perché sia ritenuta lecita, deve essere effettuata ad opera di uno dei soggetti che partecipano al dialogo.
Tornando alla domanda principale del presente approfondimento, cioè: “Posso registrare lezioni e colloqui?”, ad avviso della scrivente, discenderebbe la possibilità di utilizzare come fonte di prova la registrazione della video-lezione o del colloquio valutativo, laddove lo studente avesse intenzione di ricorrere avverso il risultato della sua prova d’esame.
Nel caso in cui, infatti, egli volesse ricorrere contro la bocciatura o la valutazione, dovrebbe avanzare la propria domanda per: a) irregolarità amministrativa/formale dell’esame; b) manifesta illogicità nella valutazione; c) evidente disparità di trattamento rispetto agli altri studenti. (sentenza Tar 7262/2008)
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Quali sono i presupposti affinché il ricorso possa avere esito favorevole?
Perché un ricorso di questo genere possa pensare di avere esito favorevole occorre che i motivi siano seri, gravi e le ragioni siano comprovate. L’ingiustizia deve essere palese, evidente e non di poco conto.
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Quale la sede per far valere le proprie argomentazioni?
Si tratta di un procedimento amministrativo che deve essere avviato presso il TAR competente.
Gli esaminandi dell’anno 2020 hanno certamente dovuto affrontare una prova difficile, non solo dal punto di vista della loro preparazione didattica, ma anche quanto all’approccio all’esame certamente insolito, che si sono trovati a dover sostenere.
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Le valutazioni dell’anno 2019-2020 quali parametri hanno preso in considerazione?
L’anno scolastico appena trascorso, proprio perché insolito, ha fatto sì che le valutazioni siano state incentrate soprattutto sul curriculum scolastico dello studente, piuttosto che sul colloquio finale e questo per valorizzare la valutazione allo stato degli atti registrati nel periodo precedente alla sospensione delle lezioni. Queste ultime argomentazioni, a mio avviso, non sono elementi da sottovalutare, prima di decidere se la propria valutazione possa essere oggetto di un processo amministrativo.