Se parliamo dei diritti dei lavoratori, anche di coloro che sono portatori di disabilità, non possiamo non partire dall’ Articolo 4 della COSTITUZIONE: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
La Legge tutela tale diritto, e nel caso di cittadini con disabilità, in ambito lavorativo, fornisce loro il supporto necessario per l’inserimento, adatto ai bisogni, necessità e superamento delle barriere sociali ed architettoniche.
A tale scopo, il nostro ordinamento individua tutti gli strumenti utili a garantire tutto ciò: primo fra tutti lo strumento del cosiddetto “collocamento mirato”, che rappresenta l’incontro tra le esigenze del lavoratore e quelle dell’azienda.
Lavoratori con disabilità: dai diritti costituzionali ai diritti esigibili
Il collocamento lavorativo delle persone con disabilità ha la sua normativa di riferimento nella disciplina dettata dalla Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
Nel complesso di tale regolamentazione, il legislatore ha principalmente fatto riferimento al coordinamento dei principi dettati dalla Carta Costituzionale con le esigenze pratiche del mondo del lavoro.
Partendo dal concetto che sia sempre necessario creare un incontro tra domanda e offerta di lavoro, nell’ambito delle categorie protette diventa indispensabile valutare con attenzione le reali capacità del singolo individuo.
Di conseguenza, qualora tali capacità siano effettive, il cittadino disabile ha pieno diritto di essere integrato nel mondo del lavoro, ferma restando l’ulteriore prerogativa di vedersi assegnare un compito idoneo alle sue possibilità.
Per questo motivo, l’istituto del collocamento mirato prevede che le aziende abbiano l’obbligo di assumere persone con disabilità, in percentuale pari al numero dei lavoratori impiegati, perché la disabilità non costituisca un ostacolo alla piena ed effettiva realizzazione dell’individuo.
Precisamente:
- qualora l’impresa conti da 15 a 35 dipendenti, è tenuta ad assumere 1 persona con invalidità lavorativa superiore al 45%;
- se i dipendenti dell’azienda sono più di 35 e meno di 50, l’assunzione obbligatoria riguarderà 2 lavoratori disabili;
- se la forza lavoro aziendale comprende più di 50 dipendenti, l’obbligo di assunzione si estende fino al 7% del totale dei soggetti impiegati.
Collocamento mirato e obblighi dei datori di lavoro
Il vincolo numerico stabilito dall’istituto del collocamento mirato è perentorio e, quando viene disatteso, dà luogo a sanzioni amministrative e pecuniarie a carico del titolare dell’azienda.
L’ente che controlla ed eroga le sanzioni è la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, spesso dietro segnalazione dei servizi preposti al collocamento.
Periodicamente, infatti, i Centri per l’impiego stilano speciali graduatorie – pubblicamente consultabili – nelle quali vengono inseriti tutti i dati dei richiedenti, incluse le competenze, le capacità lavorative, le inclinazioni personali e le abilità, oltre al grado e alla natura della minorazione.
Essendo sempre in contatto con le aziende operanti sul territorio, gli Uffici di collocamento sono a conoscenza di eventuali inadempienze riguardanti la quota di riserva, occupandosi anche di comunicare tali circostanze negative all’autorità preposta.
A loro volta, quando ricevono una segnalazione, gli organi delegati al controllo avviano le opportune indagini e, una volta accertata la violazione, prendono le necessarie contromisure nei confronti delle imprese che non hanno rispettato gli obblighi di assunzione previsti dalla legge in materia.
Diritti e doveri dei lavoratori con disabilità
In seguito alla regolare assunzione, il dipendente con disabilità vanta un contratto di lavoro disciplinato dalle norme applicate in generale in ambito lavorativo.
La legge 104/92 ha stabilito che il lavoratore appartenente alle categorie protette ha, in più, facoltà di ottenere dall’INPS permessi retribuiti pari a 3 giorni lavorativi.
Oltre ad avere diritto a ricevere il medesimo trattamento economico dei suoi colleghi, il lavoratore con disabilità ha il dovere di svolgere con l’opportuna diligenza i compiti assegnati, rispettando l’orario di lavoro (inclusi turni ed eventuali straordinari), sempre entro i limiti fissati dal suo grado di disabilità.
A questo proposito, la disciplina in materia stabilisce che il lavoratore con disabilità debba essere assegnato a mansioni compatibili con la propria capacità lavorativa, perché possa essere nelle condizioni di svolgere pienamente le proprie mansioni.
Ciò significa, da un lato, che il datore di lavoro non può chiedergli di dedicarsi a una prestazione incompatibile con il suo stato e, dall’altro, che il dipendente con disabilità può rifiutarsi di svolgere mansioni non conciliabili con la sua personale condizione: tale rifiuto, essendo legittimo e giustificato, lo esonera da qualsiasi responsabilità contrattuale e lo mette al riparo dal rischio di eventuali sanzioni.
Nel mondo del lavoro, come in ogni altro ambito, bisogna concentrarsi sulla persona e su ciò che può offrire, per tutelare i suoi diritti e perché sia una risorsa per la società.
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