La sindrome da alienazione parentale nasce da un conflitto familiare in cui i figli manifestano il rifiuto nei confronti di uno dei genitori, in particolare nei confronti del genitore non collocatario. Ciò accade quando i genitori non sono in grado di escludere i figli dalla situazione pregiudizievole che vivono.
In tale maniera i figli, purtroppo, manifestano un atteggiamento di chiusura e distacco nei confronti di uno dei genitori.
Il genitore nei cui confronti questo distacco si manifesta viene definito c.d. genitore alienato. Egli vede i propri figli crescere senza il necessario coinvolgimento nella loro vita.
Ciò accade perché è il genitore alienante ad escluderlo dalle decisioni più importanti che riguardano i figli. Anche perché i figli stessi iniziano a rifiutare il suo interessamento alla loro vita quotidiana.
Viene così inevitabilmente meno il ruolo genitoriale e pressoché ridimensionato il rapporto genitoriale. Avviene molto più spesso di quanto si possa pensare.
Diversi studiosi parlano addirittura di una vera e propria “manipolazione psicologica”.
Le sentenze della Corte di Cassazione
E’ stata la Suprema Corte di Cassazione ad aver riconosciuto la Sindrome da alienazione parentale, con sentenza della Cassazione Civile dell’ 8/03/2013, n. 5847), riconfermata poi in una sentenza in cui la Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui tra i requisiti di responsabilità genitoriale figura anche la capacità di mantenere il legame con l’altro genitore, a tutela dell’interesse e del diritto del figlio alla bigenitorialità (Cass. n. 6919 del 8/04/2016).
E’ ritenuto incostituzionale il comportamento del genitore o affidatario, collocatario dei figli, che allontani materialmente o moralmente il figlio dall’altro genitore, e che dunque mantenga un comportamento alienante volto all’emarginazione e alla neutralizzazione dell’altro genitore. Ciò che deve essere salvaguardata è l’importanza del principio della bigenitorialità, da intendersi quale “interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” (Corte Cost. 23/02/2012, n. 31).
Il genitore alienato non è capace da solo di difendere il proprio ruolo genitoriale.
La Corte Suprema di Cassazione avrebbe, però, scardinato il principio di alienazione parentale, avendo specificato di dover escludere “la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare”.(Corte Cass., I Sez. Civ., n. 1321/21 del 17 Maggio 2021)
Ciò significa che secondo i Giudici della Corte Suprema di Cassazione, perché si possa arrivare ad identificare la PAS occorre che le prove a carico del genitore alienante siano certe e tali da non poter essere messe in discussione.
Anche recentemente la Corte è tornata ad esprimersi in maniera negativa rispetto al riconoscimento della PAS, con sentenza n. 9691 del 2022 (24/03/2022),c.d. sentenza Massaro.
Come può tutelarsi il genitore alienato?
L’ex coniuge non deve sottovalutare nessun comportamento lesivo nei suoi confronti. E’ importante raccogliere più testimonianze possibili ed ascoltare i propri figli.
La giurisprudenza ha messo insieme alcuni indizi per riconoscere la sindrome di alienazione parentale. Il Tribunale di Brescia, infatti, ha individuato 8 “sintomi” – sentenza n. 815/2019:
- campagna di denigrazione nei confronti del genitore.
- razionalizzazione debole dell’astio, motivazioni illogiche, insensate o superficiali da parte del bambino atte a giustificare il rifiuto del genitore.
- mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino “tutto negativo”, mentre l’altro genitore è ” tutto positivo”.
- fenomeno del pensatore indipendente: il bambino esclude che sia stato l’altro genitore a parlar male del genitore rifiutato.
- appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante;
- assenza di senso di colpa;
- il bambino esterna dichiarazioni che non possono senz’altro appartenere a lui.
- estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato.
Conclusioni
Il genitore che genera la PAS pone in essere un illecito, ex art. 333 c.c., che addirittura potrebbe rivestire connotati penali, ex art. 574 c.p.
Inoltre egli, qualora intraprenda azioni legali al fine di allontanare l’altro genitore dal minore può essere condannata alla sanzione prevista ex art. 96 comma II c.p.c.
Portare all’attenzione del Tribunale tale situazione è fondamentale, così come una buona difesa da parte dei propri legali è utile a far emergere tale situazione di pregiudizio che è tale non solo nei confronti del genitore, ma anche nei confronti dei figli stessi. Questi vengono, di fatto, privati a poco a poco di uno dei due genitori, allontanandolo essi stessi, inconsapevolmente, sino a doversi confrontare in futuro con tale difficile scelta. Da quanto sopra evidenziato, però, emerge come le pronunce giurisprudenziali non siano conformi sul punto e che la strada è senz’altro in salita.
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