In questa sezione trovi le domande più frequenti che ci vengono poste da chi si rivolge al nostro studio nel settore del diritto di famiglia.

Chi si rivolge al nostro studio per affrontare questioni legate al diritto di famiglia sta attraversando un momento delicato della propria vita.

Le emozioni, dubbi e le decisioni sono difficili da interpretare e da assumere. Separazione di fatto o di diritto, problematiche genitoriali, rapporti parentali, convivenze non regolamentate da cui derivano difficili situazioni da dirimere: ogni questione è giuridica, ma anche soprattutto profondamente umana.

Le risposte cercano di offrire, con chiarezza, un primo supporto concreto, con un linguaggio semplice, ma necessariamente tecnico, che può in senso lato rispondere alle storie personali di ognuno, ma ne resta ovviamente al momento estraneo. Solo nel momento dell’affidamento dell’incarico, chi decide di farsi assistere dai nostri professionisti, sarà accompagnato con competenza e sensibilità, perché si giunga consapevolmente all’obiettivo di tutelare il proprio Io, la propria famiglia, affetti, in un’ottica futura.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Per questo settore abbiamo riservato uno spazio dedicato:

AFFIDAMENTO DEI MINORI

Quando una coppia genitoriale entra in crisi, la prima domanda che si pone è come regolamentare il tempo e la qualità di ogni genitore con i figli. La legge  (L. 54/2006) tutela la bigenitorialità, prevedendo come regola generale l’affidamento condiviso, che garantisce al minore il diritto di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. L’affidamento esclusivo è un’opzione concretamente residuale, prevista solo in presenza di determinati motivi.

L’affidamento dei figli, in regime di separazione, è:

  • Condiviso: entrambi i genitori partecipano alle decisioni importanti per il figlio.
  • Esclusivo: solo un genitore esercita la responsabilità genitoriale nel quotidiano, salvo decisioni che necessitano del consenso di entrambi.
  • Super esclusivo: quando anche le decisioni di maggiore interesse per la prole minore in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale possono essere assunte senza la previa consultazione con l’altro genitore.

Quando si verte in tema di diritti dei minori, si tratta di diritti indisponibili e sempre soggetti a modifiche che meglio rispondano al loro superiore interesse.

I minori, in caso di crisi familiare, hanno diritto a mantenere rapporti significativi con i propri parenti, in particolare con i nonni materni/paterni, per i quali l’art. 317-bis c.c. riconosce di poter continuare ad essere parte integrante della loro vita, salvo che ciò non corrisponda al loro interesse.

Se la richiesta di trasferimento è del genitore collocatario dei figli, la possibilità che i minori si allontanino dall’altra figura genitoriale è ponderata e valutata solo se corrisponde all’interesse dei minori, a prescindere dalle motivazioni che inducono l’adulto a compiere tale scelta. Se a doversi trasferire è il genitore non collocatario, questi deve garantire che la relazione con in figli resti significativa, concreta ed effettiva. In caso di collocazione paritetica, il trasferimento dell’uno o dell’altro certamente inficerebbe con tale regime di frequentazione, di fatto, pragmaticamente impossibile.

L’ascolto del minore è previsto dalla legge, a tutela delle decisioni che ricadono direttamente su di lui. E’ anche vero che i minori sono coinvolti il meno possibile nelle vicende giudiziarie dei genitori, proprio per evitare che debbano rispondere ad una domanda “scomoda”: con quale genitore vorresti vivere?

Il giudice indaga su tale volontà solo se strettamente necessario (minore ultradodicenne o comunque capace di discernimento) ma la decisione finale spetta sempre al Tribunale.

Il genitore che lamenta un atteggiamento ostruzionistico nei suoi confronti da parte dell’altro circa la frequentazione con i figli, può rivolgersi al Tribunale, il quale, valutate le circostanze potrà sanzionarlo, anche intervenendo sulla modifica del regime di affidamento e sono previste anche sanzioni pecuniarie.

ASSEGNI DI MANTENIMENTO

L’assegno di mantenimento viene riconosciuto in favore dei figli minori (e maggiorenni non economicamente autosufficienti) e, in favore del coniuge economicamente più debole.

Nella quantificazione dell’assegno di mantenimento le variabili si cui il giudice tiene conto sono:

  • redditi dei genitori;
  • tenore di vita precedentemente alla crisi familiare: tipo di vita sociale e familiare: viaggi, svaghi, attività culturali, o eventi sociali a cui la coppia partecipava; abitudini alimentari e le spese per il benessere personale: spese per la salute, il benessere fisico e la cura di sé;
  • tempo trascorso con ciascun genitore;
  • esigenze del minore e bisogni al momento del riconoscimento del beneficio.

L’importo dell’assegno di mantenimento può variare, su richiesta, se si verificano mutamenti della situazione economica o familiare sia del genitore che ne beneficia, che del genitore che lo eroga.

Se il genitore obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non adempie si procede con:

  • recupero delle somme attraverso la notifica di atto di precetto e successiva procedura esecutiva;
  • denuncia penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).

E’ possibile dedurre dalle tasse solo l’assegno di mantenimento all’ex coniuge con cadenza mensile.

Sì, se il figlio è maggiorenne e non autosufficiente, l’assegno può essere versato direttamente a lui, su richiesta del genitore e disposizione del giudice.

Quando il figlio raggiunge l’autosufficienza economica, potendo contare su un reddito stabile e adeguato a garantirgli un tenore di vita dignitoso.

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI PARENTALI

La cosiddetta coppia di fatto, dalla quale siano nati figli, in caso di separazione, avrà al necessità di regolamentare, al pari di una coppia sposata, le questioni riguardanti affidamento dei minori, collocamento prevalente o paritetico, assegno di mantenimento, regime di frequentazione etc. Anche in questo caso sarà necessario trovare un accordo, assistiti da uno o più legali o, in caso di conflittualità, fare valere le proprie ragioni innanzi al Tribunale.

La coppia genitoriale, consapevole delle proprie disponibilità di tempo condizionate dal proprio lavoro, e visti gli impegni extrascolastici dei figli, può concordare  tempi e modalità di frequentazione, prevedendo anche i periodi di pause festive e le vacanze estive. In caso di disaccordo sarà il Giudice a proporre il regime di frequentazione più rispondente ai bisogni delle parti.

Si può ricorrere al giudice o alla mediazione familiare per trovare una soluzione nell’interesse del minore.

La mediazione familiare non è obbligatoria. Se non c’è altro modo di condurre le parti ad un dialogo, però, il Tribunale può suggerire e prevedere che la coppia genitoriale si impegni in tale percorso, sospendendo il procedimento o rinviandolo al fine di verificare che possa ottenere il risultano di portare le parti al dialogo e alla risoluzione delle questioni che impediscono di gestire la crisi familiare. La mediazione non è prevista nei casi di violenza domestica o abuso, per tutelare la parte più vulnerabile.

GESTIONE E REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Al momento del matrimonio i coniugi scelgono il regime patrimoniale della famiglia. Se opteranno per la comunione dei beni: i beni acquistati dopo il matrimonio saranno di entrambi, salvo volontariamente escluderli (ad esempio l’acquisto di un immobile) e salvo quei beni che non vi rientrano per legge, salvo includerli, come i beni derivanti da donazione e successione. Se opteranno per il regime di separazione dei beni, ognuno manterrà la proprietà dei beni acquistati con i propri proventi anche nel contesto del matrimonio.

Sempre possibile modificare il regime patrimoniale scelto al momento della celebrazione del matrimonio, con atto notarile e annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

In caso di scioglimento del vincolo matrimoniale, si scioglie anche la comunione legale e i beni comuni vengono ripartiti tra le parti, salvo i beni indivisibili, sui quali bisognerà trovare un accordo. In caso di disaccordo sarà necessario procedere ad un’azione di divisione giudiziale.

Dipende dalla natura dei debiti e del regime patrimoniale della famiglia:

  • in comunione dei beni, i debiti contratti per esigenze familiari sono comuni;
  • in separazione dei beni, ogni coniuge risponde solo dei propri debiti.

FAMIGLIA DI FATTO E CONTRATTI DI CONVIVENZA

Non v’è distinzione tra i diritti delle coppie di fatto e quelle unite dal vincolo matrimoniale, dal 2014 con la legge n. 76 (nota come Legge Cirinnà). Tali diritti sono molteplici e si citano tra i più significativi: l’assistenza medica, la rappresentanza, la casa di abitazione, le locazioni, gli alloggi di edilizia popolare, i diritti dell’impresa.

Per l’accertamento della stabilità convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’  art. 4  e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. Si tratta di una dichiarazione utile, tutte le volte che si abbia l’urgenza di dare dimostrazione del fatto di essere  coppie di fatto ed, in ogni caso, per facilitare il riconoscimento di tutti i diritti previsti in tale legge.

Il contratto di convivenza stabilisce come la coppia intende regolamentare la convivenza: dal regime patrimoniale, alla contribuzione alle spese comuni, a cosa potrebbe accadere nel caso di scioglimento della convivenza stessa.

Con dichiarazione unilaterale o congiunta, comunicata all’altro convivente e registrata.

La pensione di reversibilità ad oggi non è riconosciuta ai conviventi di fatto.

E’ sicuramente possibile l’adozione del figlio del partner.

Quanto all’adozione di un bambino/a da parte di una coppia non unita dal vincolo matrimoniale, oggi la normativa non lo consente. E’ previsto solo l’affido, che molto spesso si protrae talmente a lungo da essere assimilato ad un’adozione – sicuramente per i soggetti coinvolti – ma giuridicamente non è un’adozione. Deve evidenziarsi qualche passo in avanti dal punto di vista giurisprudenziale che ha consentito l’adozione a single, e così non si può non pensare che la giurisprudenza possa prima della legge condurre alla possibilità che ciò possa avvenire.

COSTI LEGALI – DIRITTO DI FAMIGLIA

I compensi legali sono indicativi perché ad incidere sono diversi elementi:

  • la complessità del caso
  • la durata del procedimento
  • il valore della controversia
  • il numero di fasi processuali coinvolte

Al momento del conferimento dell’incarico viene concordato un preventivo, in assenza del quale, devono ritenersi applicabili i  Parametri Forensi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, con riguardo ai valori medi.

Un procedimento di separazione e divorzio se consensuale può prevedere un compenso legale da €1.200,00 – €1.800,00; se contenzioso potrebbe comportare costi legali da € 1.500,00 ad € 2.500,00.

Una consulenza legale può variare da un costo di € 100,00 ad € 200,00 in base alla durata e complessità.

Un contratto di convivenza prevede un compenso legale di € 600.00 oneri di legge inclusi.

In tema di successioni ereditarie le questioni che possono dover essere affrontate sono molteplici e un preventivo sui costi legali deve necessariamente prendere in considerazione le dinamiche sottese ed anche il numero dei soggetti coinvolti.

Nota importante:
I costi sopra indicati sono orientativi e basati sui parametri forensi ministeriali. Ogni incarico viene valutato individualmente, tenendo conto della complessità, durata e valore della causa. È sempre possibile concordare un preventivo personalizzato

DOMANDE FREQUENTI PER LA RICERCA VOCALE

Cosa succede se l’ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento?

È possibile agire legalmente con:

  • procedura di recupero crediti;
  • procedimento penale nei confronti per violazione degli obblighi familiari (art. 570 c.p.) al fine di ottenere la condanna dell’ex coniuge inadempiente.

Come viene deciso l’affidamento dei figli?

La legge italiana (L. 54/2006) prevede come regola generale l’affidamento condiviso, che garantisce al minore il diritto di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. L’affidamento esclusivo e super esclusivo è previsto solo in presenza di gravi motivi.

Che differenza c’è tra affidamento condiviso ed esclusivo?

Condiviso, cioè entrambi i genitori partecipano alle decisioni importanti per il figlio. Esclusivo, cioè solo un genitore esercita la responsabilità genitoriale, salvo decisioni urgenti, che necessitano del consenso di entrambi i genitori. Esiste anche la fattispecie dell’affidamento super-esclusivo in casi particolari, nell’interesse del minore.

È possibile modificare l’affidamento nel tempo?

Sì, in caso di mutamento delle condizioni economico/familiari e nell’interesse del minore è possibile rivolgersi al Tribunale competente.

I nonni hanno diritti di visita sui nipoti?

L’art. 317-bis c.c. riconosce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, salvo contrarie esigenze del minore.

Cosa succede se uno dei genitori si trasferisce?

Il genitore che intende trasferirsi altrove rispetto alla residenza del figlio, dovrà garantire di poter mantenere significativi rapporti con il minore.

Chi ha diritto all’assegno di mantenimento?

I figli minori (e maggiorenni non economicamente autosufficienti) e il coniuge economicamente più debole.

Come si calcola l’importo dell’assegno?

Il giudice valuta i redditi dei genitori, il tenore di vita del figlio, il tempo trascorso con ciascun genitore e le esigenze del minore.

È possibile chiedere una revisione dell’assegno?

Sì, in caso di variazioni significative della situazione economica o familiare.

Cosa succede se il genitore obbligato non paga?

Si può procedere con azioni esecutive per il recupero dei crediti o con denuncia penale per violazione degli obblighi familiari (art. 570 c.p.).

L’assegno è deducibile fiscalmente?

Sì, l’assegno per il coniuge è deducibile dal reddito del soggetto obbligato. Quello per i figli no, ma dà diritto a detrazioni.

Come si regolano i rapporti tra genitori non conviventi?

Attraverso un accordo omologato dal giudice o una sentenza che stabilisce l’affidamento, il collocamento, il regime di frequentazione e l’assegno di mantenimento.

È possibile stabilire un calendario di visite?

Il regime di frequentazione viene concordato con i genitori ed in caso di disaccordo con l’ausilio del Giudice, al fine di garantire che entrambi i genitori mantengano una relazione equilibrata e significativa con i figli.

Cosa succede in caso di disaccordo tra i genitori?

Prima ancora di adire il Tribunale, i genitori possono farsi aiutare da un mediatore familiare per essere supportati nella loro genitorialità.

La mediazione familiare è obbligatoria?

La mediazione familiare non è obbligatoria in modo generalizzato, ma può essere richiesta dal giudice nei contenziosi di separazione o divorzio.

Non è ammessa nei casi di violenza domestica o abuso, per tutelare la parte più vulnerabile.

Qual è la differenza tra comunione e separazione dei beni?

– Comunione: i beni acquistati dopo il matrimonio sono di entrambi, salvo quelli derivanti da donazioni e successioni ereditarie.
– Separazione: ogni coniuge mantiene la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima e durante il matrimonio autonomamente.

È possibile cambiare il regime patrimoniale?

Sì, con atto notarile e annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Cosa succede ai beni dopo la separazione?

Si scioglie la comunione legale e si procede alla divisione dei beni comuni.

Quali diritti hanno le coppie di fatto?

Dal 2016 (Legge Cirinnà), alle coppie conviventi sono riconosciuti molteplici diritti. Si suggerisce di registrare un contratto di convivenza al fine di ottenerne pieno riconoscimento.

È possibile tutelare legalmente una convivenza?

Sì, attraverso un contratto di convivenza redatto da un notaio o avvocato e registrato presso l’ente comunale di residenza.

Cosa include un contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza è un accordo tra le parti volto a regolamentare i reciproci rapporti economici e di gestione del rapporto che possono riguardare le questioni di interesse comune ed anche l’eventuale scioglimento.

Come si scioglie una convivenza legalmente?

Con dichiarazione unilaterale o congiunta, comunicata all’altro convivente e registrata.

È possibile adottare il figlio del partner?

Sì, è l’adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983), anche per coppie non sposate.

Quanto costa una causa per affidamento o modifica condizioni?

Minimo indicativo: €1.200 – €2.000 se consensuale, da € 2.500,00 se contenzioso.

Quanto costa una consulenza legale in materia di famiglia?

Una consulenza legale può variare da €100 a €200 l’ora, in base all’esperienza del professionista e alla complessità della consulenza

Quanto costa un contratto di convivenza?

Da €500,00 – €1.000,00.

Quanto costa una successione ereditaria?

Il preventivo per una consulenza legale in tema di successioni ereditarie per poter avere un preventivo sarà necessario approfondire ogni aspetto della vicenda familiare.