Responsabilità medica civile e penale

Cosa si intende per responsabilità medica? Quando ci si rivolge ad una struttura ospedaliera, pubblica o privata, ad essa si affida la cosa più preziosa che si ha: la propria salute. Diritto costituzionalmente tutelato dall’art. 32 della Carta Costituzionale.

La legge 24/2017 (cd legge Gelli-Bianco) ha riformato la materia della responsabilità medica della Struttura e degli Operatori Sanitari.

Lo Studio Legale Capone ha la sede a Grosseto ma opera in tutta Italia grazie a collaboratori altamente specializzati.

Il primo passo da affrontare è sicuramente quello di valutare il caso di malasanità e suggerire ai propri assistiti la strada da percorrere, anche rivolgendosi a professionisti del settore medico-sanitario, al fine di inquadrare i presupposti sui quali intraprendere l’azione.

Importante anzitutto inquadrare la situazione e decidere se agire nei confronti dell’ azienda ospedaliera o nei confronti del medico.

IL RAPPORTO TRA PAZIENTE E STRUTTURA

Il rapporto tra paziente e struttura è di natura contrattuale, ciò significa che nel momento in cui il paziente accetta di sottoporsi ad un trattamento sanitario o ad un intervento chirurgico, accettando i rischi connessi e preventivati, stipula con la struttura un vero e proprio contratto. Da ciò discendono le conseguenze previste e disciplinate dal codice civile, quali onere della prova e tempi di prescrizione in tema di responsabilità contrattuale.

RESPONSABILITÀ MEDICA EXTRACONTRATTUALE

Se l’azione in tema di responsabilità medica è rivolta nei confronti del sanitario, questi ne risponderà a titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. In questo caso il termine per intraprendere l’azione è dimezzato.

IL DANNO RISARCIBILE

Per vedere riconosciuto il risarcimento del danno, il soggetto leso dovrà ottenere una sentenza di condanna per responsabilità medica. Ovvio che ciò che dovrà essere dimostrata è la relazione di causalità tra il danno subito e la colpa del medico o della struttura sanitaria.

COME PROCEDERE IN SEDE CIVILE?

Prima di intraprendere un giudizio in sede civile per chiedere il risarcimento del danno da responsabilità medica è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione obbligatoria o un giudizio di accertamento tecnico preventivo, pena l’improcedibilità dell’azione.

L’avvocato Capone suggerirà al cliente se optare per l’uno o l’altro rimedio e sussistendone i presupposti, depositerà l’ atto introduttivo presso il Giudice Civile. Così si potrà ottenere una sentenza di accoglimento che quantifichi il danno subito e condanni la struttura o il sanitario al risarcimento.

Sia le strutture sanitarie che i professionisti hanno l’obbligo di copertura assicurativa.

Se quest’ultima dovesse mancare, i pazienti potranno ricorrere ad un apposito Fondo di Garanzia, il quale opera anche nel caso in cui i massimali assicurativi siano inferiori rispetto al risarcimento del danno dovuto o nel caso in cui la compagnia assicurativa siano in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa.

Avvocato responsabilità medica

CONSEGUENZE PENALI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ MEDICA

Nei casi di omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria è prevista una forma di responsabilità penale nei confronti dei medici, salvo che dimostrino di essersi attenuti, nell’esecuzione della propria opera professionale, alle linee guida dell’ISS o alle buone prassi clinico-assistenziali.

Lo Studio Legale Capone, in queste ipotesi, predisporrà apposita denuncia-querela da depositare presso la Procura competente.

QUANTO COSTA OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Il compenso dello Studio viene liquidato al momento dell’ erogazione del risarcimento in base agli accordi presi in fase di preventivo.

Gli Avvocati dello Studio sono iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

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