Lo Studio Legale Capone a Grosseto si occupa, anche, di violazione della privacy.
Sono molteplici al giorno d’oggi le segnalazioni circa la violazione dei propri dati personali. Per la maggior parte di ciò che decidiamo di fare, da esami diagnostici, all’acquisto on line, all’attivazione di un account social, ad una tessera raccolta punti, ci è chiesto di fornire alcuni dei nostri dati.
Dati, vediamo come distinguerli:
- personali: nome ed il cognome, data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale.
- sensibili: credo religioso, opinioni politiche, orientamento sessuale, adesione a sindacati.
- particolari: sono i c.d. dati giudiziari, che dicono se siamo coinvolti in procedimenti penali o nei nostri confronti sono state inflitte pene o sanzioni.
Cosa fare se ci si accorge che altri hanno avuto accesso ai nostri dati, a nostra insaputa e senza il nostro consenso?
È necessario tutelare la propria riservatezza denunciando qualsiasi intromissione illecita nella propria vita privata. Ognuno è libero di fornire i propri dati personali e sensibili per le finalità specifiche che intende perseguire. Se questi dati sono utilizzati per fini per i quali non abbiamo prestato il nostro consenso o siano stati divulgati senza alcuna autorizzazione, è necessario rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali! Una delle strade percorribili è, infatti, quella di rivolgersi al Garante, anziché adire le autorità giudiziarie. L’avvocato Capone predisporrà il ricorso, il reclamo o la segnalazione da far pervenire al Garante per la protezione dei dati personali al fine di tutelare la vostra riservatezza, previa istanza, al titolare del trattamento illegittimo dei vostri dati.
Cosa farà il Garante a seguito della segnalazione della violazione della vostra privacy?
In caso di accoglimento del ricorso intimerà al responsabile della violazione l’immediata cancellazione della condotta illecita. Se si opta per il reclamo, invece, il Garante avvierà un procedimento amministrativo con istruttoria volta ad acquisire tutti gli elementi utili per accertare la violazione ed ordinarne la cessazione. Da ultimo, la segnalazione, nel caso in cui si hanno pochi elementi a disposizione ma si ha la presunzione che i propri dati siano stati oggetto di violazione.
Posso rivolgermi ad un Giudice civile o penale e chiedere il risarcimento dei danni per violazione della privacy?
Si, dinanzi al Giudice civile, e se colui al quale sia addebitata la violazione non sia in grado di dimostrare di essere esente da responsabilità, sarà condannato a risarcire i danni.
Dinanzi al Tribunale Penale è possibile denunciare la violazione della privacy nelle ipotesi di:
- trattamento illecito dei dati al fine di trarne un guadagno economico;
- comunicazione e diffusione illecita dei dati personali;
- acquisizione fraudolenta dei dati personali acquisiti con l’inganno;
- dichiarazioni false al Garante al fine di ostacolarlo nel corretto adempimento dei propri compiti;
- inosservanza dei provvedimenti del Garante.
In questi casi l’autore della violazione rischia una condanna fino a 6 anni. Il tutto previa presentazione di una denuncia-querela.
Violazione della privacy e piattaforme social:
L’utilizzo del web ha reso necessario introdurre nuove fattispecie di reato:
- cyberbullismo: è il c.d. bullismo in rete; reato introdotto con la legge n. 71/2017.
- revenge porn: si tratta della diffusione sul web di immagini o video privati a sfondo sessuale o a scopi vendicativi, senza il consenso della vittima. Reato previsto dal Codice Rosso, che ha visto introdurre nel codice penale l’art. 612-ter.
- body shaming: è una forma di bullismo; reato perseguibile penalmente grazie ad una apposita legge che ha introdotto 8 articoli alla legge n. 71/2017 che condanna coloro che giudicando sull’aspetto fisico di taluno attraverso soprattutto i social network ne cagionano danni psicologici rilevanti.
- diffamazione a mezzo web: si tratta di una fattispecie aggravata del reato di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p.. Ledere la dignità, l’onore e la reputazione altrui in rete, così come per la diffamazione a mezzo stampa significa esporre la vittima al peso di dover sopportare un danno ingiusto di ingenti proporzioni.