Maltrattamenti e violenza domestica

Sono tantissime le donne che subiscono violenza domestica, maltrattamenti, abusi psicologici e non, e con loro anche tantissimi minori.

Sollecitare a farsi coraggio e segnalare alle autorità competenti, ai numeri indicati, alle associazioni destinatarie le proprie richieste di aiuto, soffocate dalla paura di subire ancora e con maggior prepotenza, è necessario. Tanto facile a dirsi però quanto difficile a concretizzarsi.

Come proteggersi?

La legge 154 del 2001, rubricata “misure contro le violenze nelle relazioni familiari” ha introdotto varie misure di ordine penale e civile. Tra le prime, l’allontanamento dalla casa familiare del maltrattante ed il divieto di avvicinamento ai luoghi della famiglia.

Il primo applicato non solo quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni, ma anche nei casi in cui si proceda per specifiche categorie di delitti, a prescindere dalla considerazione dell’entità della pena prevista per la loro commissione dalla legge.

Già prima di questa legge, però, erano previsti il divieto ed obbligo di dimora.

La vera novità della 154/2001 è stata quella di introdurre nel codice civile (libro I, Tiolo IX) i cosiddetti “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”, artt. 342 bis e 342 ter.

Questo ha comportato la possibilità per il Giudice ordinario, con decreto, di ordinare al maltrattante la cessazione delle vessazioni e l’allontanamento dalla casa coniugale del coniuge o convivente, il divieto di avvicinamento, l’intervento dei servizi sociali o enti privati.

In questo caso si fa riferimento ai vari tipi di violenza (fisica, morale, psicologica, economica e sessuale) ed alle conseguenti lesioni del diritto alla personalità, salute, onore, reputazione, libertà personale, a seguito della valutazione circa la gravità del pregiudizio in relazione sia alla gravità e pericolosità della condotta, sia dell’eventuale comportamento reiterato.

Ovviamente c’è un procedura rigorosa ed attenta che deve essere seguita per giungere all’emissione del decreto.

Maltrattamenti Avvocato a Grosseto

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Il codice rosso

Come noto, nell’agosto 2019, è entrato in vigore il Codice Rosso. In relazione, nello specifico, all’allontanamento dalla casa familiare ed al divieto di avvicinamento, ha visto la luce il delitto di violazione di questi provvedimenti (art. 282 bis c.p.p. – 282 ter c.p.p.) ed è stato introdotto l’art. 384 bis c.p.p., il c.d. allontanamento d’urgenza.

La polizia giudiziaria può disporre, previa autorizzazione del PM, l’allontanamento urgente dalla casa familiare col divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima di maltrattamenti e familiari: “Nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendole in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa”.

Alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza segue un protocollo di “emergenza”, nei casi che ovviamente lo richiedono. Il bisogno primario è quello di metterle in sicurezza quanto prima, attraverso il coinvolgimento delle forze dell’ordine.

La salvezza, nella maggior parte dei casi, si trova al di fuori delle mura domestiche, perché proprio lì dentro si consuma la violenza. Le Procure sono tenute a monitorare le situazioni di rischio. Ciò presuppone che vi sia stata già una segnalazione cui è seguito un ammonimento o una denuncia/querela.

Lo Studio Legale Capone esaminerà caso per caso le dinamiche riferite dal cliente e indicherà la strada percorribile per porre fine quanto prima al pregiudizio subito e per tutelare le situazioni di rischio.

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